1117. Parti comuni dell'edificio
1118. Diritti dei partecipanti sulle cose comuni
1119. Indivisibilità
1120. Innovazioni
1121. Innovazioni gravose o voluttuarie
1122. Opere sulle parti dell'edificio di proprietà comune
1123. Ripartizione delle spese
1124. Manutenzione e ricostruzione delle scale
1125. Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
1126. Lastrici solari di uso esclusivo
1127. Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio
1128. Perimento totale o parziale dell'edificio
1129. Nomina e revoca dell'amministratore
1130. Attribuzioni dell'amministratore
1131. Rappresentanza
1132. Dissenso dei condomini rispetto alle liti
1133. Provvedimenti presi dall'amministratore
1134. Spese fatte dal condomino
1135. Attribuzioni dell'assemblea dei condomini
1136. Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni
1137. Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
1138. Regolamento di condominio
1139. Rinvio alle norme sulla comunione
1117. Parti comuni dell'edificio
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei
diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non
risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i
tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli,
gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio
necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la
lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri
simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono
all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne,
gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti
per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e
simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà
esclusiva dei singoli condomini.
1118. Diritti dei partecipanti
sulle cose comuni
Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate
dall'articolo precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di
piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.
Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette,
sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.
1119. Indivisibilità
Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a
divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo
l'uso della cosa a ciascun condomino.
1120. Innovazioni
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto
comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al
miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose
comuni.
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità
o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico
o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al
godimento anche di un solo condomino.
1121. Innovazioni gravose o
voluttuarie
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o
abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e
all'importanza dell'edificio, e21. Innovazioni gravose o voluttuarie
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere
voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza
dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di
utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio
sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è
consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o
accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi
causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi
dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione
dell'opera.
1122. Opere sulle parti
dell'edificio di proprietà comune
Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua
proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni
dell'edificio.
1123. Ripartizione delle spese
Le spese necessarie per la conservazione e per il
godimento delle parti comuni dell'edificio , per la prestazione dei
servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla
maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore
della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le
spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o
impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese
relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che
ne trae utilità.
1124. Manutenzione e
ricostruzione delle scale
Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari
dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi,
per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e
per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal
suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione
del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le
soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di
proprietà comune.
1125. Manutenzione e
ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei
soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai
proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico
del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico
del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione
del soffitto.
1126. Lastrici solari di uso
esclusivo
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi
non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono
tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o
ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i
condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare
serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di
ciascuno.
1127. Costruzione sopra l'ultimo
piano dell'edificio
Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può
elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal
titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del
lastrico solare. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni
statiche dell'edificio non la consentono.
I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa
pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce
notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini
un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova
fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da
edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli è
inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei
condomini avevano il diritto di usare.
1128. Perimento totale o parziale
dell'edificio
Se l'edificio perisce interamente o per una parte che
rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può
richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia
stato diversamente convenuto.
Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini
delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e
ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle
parti stesse.
L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni è
destinata alla ricostruzione di queste.
Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio
è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti
di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che
non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.
1129. Nomina e revoca
dell'amministratore
Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea
nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta
dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.
L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni
tempo dall'assemblea.
Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di
ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma
dell'articolo 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua
gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.
La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore
dall'ufficio sono annotate in apposito registro.
1130. Attribuzioni
dell'amministratore
L'amministratore deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare
l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi
nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento
a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la
manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio
dei servizi comuni;
4) compie gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni
dell'edificio.
Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.
1131. Rappresentanza
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo
precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di
condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei
partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i
terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti
comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità
amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita
dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza
indugio notizia all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie quest'obbligo può essere revocato ed è
tenuto al risarcimento dei danni.
1132. Dissenso dei condomini
rispetto alle liti
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di
promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino
dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la
propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso
di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da
quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto
pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino
dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle
spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte
soccombente.
1133. Provvedimenti presi
dall'amministratore
I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito
dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti
dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del
ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti
dall'articolo 1137.
1134. Spese fatte dal condomino
Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni
senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto
al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
1135. Attribuzioni dell'assemblea
dei condomini
Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti,
l'assemblea dei condomini provvede:
1) alla conferma dell'amministratore e dell'eventuale sua retribuzione;
2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e
alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e
all'impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un
fondo speciale.
L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria,
salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne
nella prima assemblea.
1136. Costituzione dell'assemblea
e validità delle deliberazioni
L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento
di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero
edificio e due terzi dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore
dell'edificio.
Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di
seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima
e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è
valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei
partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore
o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle
attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che
concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di
notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita
dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo
comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero di
voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due
terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono
stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da
trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.
1137. Impugnazione delle
deliberazioni dell'assemblea
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli
articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di
condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità
giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento,
salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa.
Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta
giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e
dalla data di comunicazione per gli assenti.
1138. Regolamento di condominio
Quando in un edificio il numero dei condomini è
superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga
le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese,
secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le
norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative
all'amministrazione.
Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del
regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza
stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 e trascritto nel registro
indicato dall'ultimo comma dell'articolo 1129. Esso può essere impugnato a
norma dell'articolo 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di
ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle
convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli
articoli 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.
1139. Rinvio alle norme sulla
comunione
Per quanto non è espressamente previsto da questo Capo si osservano
le norme sulla comunione in generale.
COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea è regolarmente costituita se sono presenti:
· In 1^ convocazione almeno 2/3 dei condomini per 667 millesimi;
· In 2^ convocazione almeno 1/3 dei condomini per 334 millesimi
MAGGIORANZE NECESSARIE PER LE DELIBERE
Per MATERIE ORDINARIE:
· In 1^ convocazione, a maggioranza degli intervenuti con almeno 500
millesimi;
· In 2^ convocazione, almeno 1/3 + 1 dei condomini con 334 millesimi.
Per MATERIE SPECIALI:
· In 1^ convocazione, a maggioranza degli intervenuti con almeno 500
millesimi;
· In 2^ convocazione, almeno 1/3 + 1 dei condomini con 500 millesimi.
Per INNOVAZIONI:
· In 1^ convocazione, almeno 1/2 + 1 dei condomini con 667 millesimi;
· In 2^ convocazione, idem.
Per INTERVENTI DI RECUPERO:
· In 1^ convocazione, almeno 1/2 + 1 dei condomini con 500 millesimi;
· In 2^ convocazione, idem.
Per RISPARMIO ENERGETICO:
· In 1^ convocazione, almeno 501 millesimi;
· In 2^ convocazione, idem.
Per ELIMINARE BARRIERE ARCHITETTONICHE e per COSTRUZIONE PARCHEGGI NEL
SOTTOSUOLO:
· In 1^ convocazione, a maggioranza degli intervenuti con almeno 500
millesimi;
· In 2^ convocazione, almeno 1/3 + 1 dei condomini con 334 millesimi.
Per ISTALLAZIONE ANTENNE PARABOLICHE:
· In 1^ convocazione, almeno 1/3 + 1 dei condomini con 334 millesimi;
· In 2^ convocazione, idem.
VALIDITA' DELLE DELIBERE
Una delibera può essere:
· NULLA, se presa con difetto di forma. Essa non è applicabile e può
essere contestata in qualsisi momento;
ANNULLABILE, se contraria alle leggi vigenti o lesiva dei diritti della
minoranza dissenziente. E' impugnabile entro 30 giorni dalla sua
comunicazione.
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